Obbligo fatturazione elettronica tra privati. Ecco cosa accadrà nel 2019
A partire dal prossimo anno i privati, nei rapporti tra di loro, saranno costretti ad utilizzare fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SID), vale a dire il sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate utilizzato sinora per acquisire le fatture elettroniche da tutti i fornitori e smistarle per via telematica ai destinatari delle Pubbliche Amministrazioni.
La nuova Legge di Bilancio sostituisce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2019, il previgente regime opzionale con l’obbligo di emissione di fatture elettroniche nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. L’obbligo si estende anche ai soggetti identificati ai fini IVA (non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione).
Le nuove disposizioni non si applicano ai soggetti che applicano il regime forfettario e quelli che continuano ad applicare il regime dei minimi (c.d. regime fiscale di vantaggio) che, pertanto, sono esonerati dal nuovo futuro obbligo.
Ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche al SID, le nuove norme consentono agli operatori economici di avvalersi di intermediari, senza che ciò muti o sposti le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. I consumatori finali riceveranno copia elettronica o analogica della fattura elettronica dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e da chi emette la fattura, salvo loro rinuncia.
Le nuove norme, inoltre, inseriscono tra le finalità dell’Agenzia delle Entrate, nella gestione del Sistema di Interscambio, anche l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.
Sul fronte delle sanzioni, in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse dal formato elettronico, la fattura verrà considerata non emessa e verrà applicata la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (sanzione compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo).

