Esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica

Dal 17 dicembre 2023, per effetto della conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi), le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti da IVA se le finalità terapeutiche risultano da apposita attestazione medica. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’attestazione medica può essere rilasciata da qualunque medico, ivi compreso il chirurgo che effettua la prestazione.

La finalità terapeutica può essere attestata da qualunque medico, compreso quello che effettua la prestazione di medicina o chirurgia estetica, fermo restando che dall’attestazione deve, in ogni caso, emergere il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica (o di medicina estetica), quale rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato; inoltre, la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell’intervento di chirurgia estetica (o di medicina estetica).

Al fine di rendere inequivocabile l’intento di tutelare il legittimo affidamento, è stato stabilito che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 17 dicembre 2023 e non si fa luogo a rimborsi d’imposta.