POS e scontrini telematici dal 2026

Per contrastare l’evasione fiscale, dal 1 Gennaio 2026, entrerà in vigore una nuova normativa, introdotta dal Ddl di Bilancio 2025, che prevede che tutti i pagamenti elettronici siano memorizzati e trasmessi insieme ai corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate.

Le aziende avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi ed aggiornare i propri sistemi di pagamento e registrazione telematica così da rispettare i nuovi requisiti; nel caso in cui questo non avvenga tali realtà saranno soggette a sanzioni.

Presentazione Modello EAS

Il modello EAS, è un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi.

Gli enti non commerciali di tipo associativo, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR – Testo Unico Imposte Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (disciplina Iva), hanno l’obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, entro 60 giorni dalla loro costituzione.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.

Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sono esclusi dall’obbligo di inviare il modello Eas entro il termine del 31 marzo prossimo.

Inoltre, ad essere esonerati da tale obbligo sono:

  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/1991;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd)

Approvazione riforma Terzo Settore

La riforma del terzo settore, attuata con la legge n. 106/2016 nota come “Legge delega per il riordino del terzo settore” dalla quale è stato poi estrapolato il Codice del Terzo Settore, attuato con decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117, è un insieme di provvedimenti normativi e di cambiamenti strutturali volti a promuovere e rafforzare il ruolo delle organizzazioni non profit e di volontariato in Italia. La Commissione Europea, dopo otto anni dall’approvazione della riforma, ha riconosciuto la specificità del comparto delle organizzazioni non lucrative ed in particolare degli enti del Terzo Settore, dando il via libera alle norme fiscali in favore dello stesso, così come dichiarato dal Ministro Marina Calderone.

Alla luce di questa importante novità, dal 1° gennaio 2026 gli enti del Terzo settore saranno soggetti a un nuovo impianto fiscale.

Una delle fondamentali conseguenze è che entro il 31 marzo 2026 le Onlus, dovranno scegliere se iscriversi al Runts o continuare ad operare al di fuori del Registro: in tale seconda eventualità dovranno devolvere il loro patrimonio. Altro aspetto importante e conseguente a tale riforma è che dal gennaio 2026 non sarà più applicabile il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 per gli enti non commerciali che hanno la Partita IVA e neanche l’articolo 148 del DPR 917/86 che prevede la decommercializzazione dei proventi istituzionali percepiti dalle associazioni.

Da quanto si rileva si chiarisce che “restano fuori dal placet della Commissione Europea, momentaneamente in attesa di approfondimenti, gli istituti a sostegno del finanziamento di Ets e imprese sociali nella forma, ossia i titoli di solidarietà (articolo 77 del Cts) e le detrazioni/deduzioni fiscali per chi investe nel capitale sociale e nel patrimonio delle imprese sociali (articolo 18 commi 3 e seguenti del D. Lgs 112/2017).

Divieto fatturazione elettronica per i sanitari esteso al 2025

Con gli articoli 10-bis, D.L. 119/2018 e 9-bis, D.L. 135/2018, il Legislatore ha introdotto il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti.

Tale divieto è stato prorogato di anno in anno fino al dicembre 2024, anno in cui il Decreto Milleproroghe modificava l’art. 10- bis, comma 1, del D.L. n. 119/2018, stabilendo che, fino al 31 marzo 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia per mezzo del Sistema di Interscambio.

Il 19 febbraio 2025 la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul DDL di conversione del Decreto Milleproroghe. Tra le novità inserite nel corso della conversione dal Senato vi è il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2025.

Assicurazione catastrofale

Il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 18/2025 contenente le modalità attuative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, in attuazione della Legge di bilancio n. 213/2023, che ha introdotto l’obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali da cinque categorie di rischi: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, così come quelle estere che operano stabilmente nel Paese e risultano iscritte alla Camera di Commercio, che avranno tempo per adeguarsi fino al 31 Marzo 2025, pena la perdita di agevolazioni pubbliche e garanzie statali. Per i settori della pesca e dell’acquacoltura, invece, il termine è prorogato al 31 dicembre 2025.

Ad essere esonerate da tale obbligo, risultano essere:

  • le imprese agricole, in quanto già coperte dal Fondo mutualistico nazionale per eventi meteoclimatici estremi
  • le imprese con beni immobili irregolari, ovvero quelli costruiti senza le necessarie autorizzazioni o soggetti a abusi edilizi

I premi versati per la polizza catastrofale sono deducibili dal reddito d’impresa, secondo le disposizioni vigenti.

Cos’è il Social Bonus?

Il Social Bonus, previsto dall’art. 81 del Codice del Terzo Settore, è una misura fiscale finalizzata a sostenere l’attività di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da parte di Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Il Social bonus si concretizza in un credito d’imposta che la legge accorda al contribuente ed è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Finalmente il 4 settembre scorso è stato emanato il primo decreto del direttore del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha approvato i primi cinque progetti che prevedono l’utilizzo del social bonus.

Un Ets che riceve un immobile pubblico in concessione dovrà presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in tre finestre aperte durante l’anno, un progetto di ristrutturazione e valorizzazione del bene; tale progetto sarà valutato dal Ministero ed una volta approvato l’Ets potrà attivare la raccolta fondi tra le persone fisiche, enti non commerciali o imprese per reperire le risorse necessarie. I donatori possono vedere riconosciuto il credito di imposta a loro spettante in tre annualità, alle persone fisiche spetta una detrazione del 65% mentre le imprese del 50%. Da quel momento l’Ets dovrà periodicamente rendicontare ed aggiornare, sia sul portale del Mlps che sul proprio sito, le somme raccolte con le erogazioni e le spese che sono state coperte con le donazioni.

 

Tasso di interesse legale 2023

Il MEF comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è pari al 5% annuo (DM 13 dicembre 2022).

Lo Studio è a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Obbligo applicazione CCNL settore edile per bonus edilizi

L’articolo 4 del D.L. n. 13/2022 c.d. Antifrodi dispone che i benefici fiscali previsti in materia di edilizia dal D.L. n. 34/2020 c.d. D.L. Rilancio, relativamente ai lavori edili di cui all’allegato X del D.lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 €, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015. Si specifica che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale obbligo comincerà ad avere efficacia e produrre i suoi effetti a partire dalla data del 28 maggio 2022, quindi per i lavori avviati a partire da questa data.

Lo Studio è a disposizione per informazioni e chiarimenti.

 

Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione preventiva!

Il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, ha previsto, all’articolo 13, novità in tema di contrasto al lavoro irregolare, che hanno modificato l’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”.

Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è divenuta ora oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Per adempiere a tale comunicazione, si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (lavoro intermittente). In attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ispettorato del lavoro, la pec da utilizzare sarà intermittenti@pec.lavoro.gov.it e il numero di telefono per l’invio dell’SmS sarà il 339-9942256.  In caso di violazione dei nuovi obblighi, si applica una sanzione amministrativa che va da euro 500,00 a euro 2.500,00, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

 

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Bonus edilizi: il visto di conformità diventa indispensabile

Dal 12 novembre, con l’entrata in vigore del decreto antifrode (DL 157/2021), cambiano gli obblighi a carico del contribuente per poter beneficiare dei bonus edilizi. Il contribuente, per tutti gli interventi agevolabili in caso di opzione, cessione del credito o per lo sconto, dovrà acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; tale visto può essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (fra cui i dottori commercialisti).

Altro adempimento necessario sarà acquisire dai tecnici abilitati l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. L’attestazione di congruità non dovrà far riferimento solo ai prezzari di cui al punto 13 DM 6 agosto 2020, ma, per alcune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto dal Ministero della transizione ecologica.

 

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti.