Studio Arianna Morrone
Lo Studio è condotto dalla Dott.ssa Arianna Morrone che dal 1999 esercita la libera professione di Commercialista a Roma.
Sedi & Contatti
Via Pasquale II, 155 – 00168 Roma
Tel. 0697845370
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Tasso di interesse legale 2023
Il MEF comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è pari al 5% annuo (DM 13 dicembre 2022).
Lo Studio è a disposizione per informazioni e chiarimenti.
Obbligo applicazione CCNL settore edile per bonus edilizi
L’articolo 4 del D.L. n. 13/2022 c.d. Antifrodi dispone che i benefici fiscali previsti in materia di edilizia dal D.L. n. 34/2020 c.d. D.L. Rilancio, relativamente ai lavori edili di cui all’allegato X del D.lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 €, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015. Si specifica che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale obbligo comincerà ad avere efficacia e produrre i suoi effetti a partire dalla data del 28 maggio 2022, quindi per i lavori avviati a partire da questa data.
Lo Studio è a disposizione per informazioni e chiarimenti.
Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione preventiva!
Il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, ha previsto, all’articolo 13, novità in tema di contrasto al lavoro irregolare, che hanno modificato l’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”.
Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è divenuta ora oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Per adempiere a tale comunicazione, si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (lavoro intermittente). In attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ispettorato del lavoro, la pec da utilizzare sarà intermittenti@pec.lavoro.gov.it e il numero di telefono per l’invio dell’SmS sarà il 339-9942256. In caso di violazione dei nuovi obblighi, si applica una sanzione amministrativa che va da euro 500,00 a euro 2.500,00, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Lo Studio è a disposizione per chiarimenti
Bonus edilizi: il visto di conformità diventa indispensabile
Dal 12 novembre, con l’entrata in vigore del decreto antifrode (DL 157/2021), cambiano gli obblighi a carico del contribuente per poter beneficiare dei bonus edilizi. Il contribuente, per tutti gli interventi agevolabili in caso di opzione, cessione del credito o per lo sconto, dovrà acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; tale visto può essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (fra cui i dottori commercialisti).
Altro adempimento necessario sarà acquisire dai tecnici abilitati l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. L’attestazione di congruità non dovrà far riferimento solo ai prezzari di cui al punto 13 DM 6 agosto 2020, ma, per alcune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto dal Ministero della transizione ecologica.
Lo Studio è a disposizione per chiarimenti.
Terzo settore, il Registro unico sarà realtà dal 23 novembre 2021
Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto del 26 ottobre.
Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2021, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali. Per le ONLUS, l’Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.
Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre, potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.
Questo il comunicato apparso sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Terzo settore: più tempo per gli adeguamenti statutari con modalità semplificata
Con il decreto “Semplificazioni”, art. 66 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, è stata disposta la proroga di un anno, fino al 31 maggio 2022, del termine per l’adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps alla riforma del Terzo settore con modalità semplificata, di cui all’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Gli enti potranno avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie obbligatorie “di mero adeguamento” alle disposizioni del Codice del terzo settore.
Lo Studio è a disposizione per chiarimenti.
Definite le attività diverse degli ETS
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore. Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.
In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore. La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:
L’ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Lo Studio è a disposizione per chiarimenti.
Adeguamenti statutari ETS
Il Decreto Sostegni, D. L. n. 41/2021 in vigore dal 23 marzo 2021, interviene sull’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, prorogando dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine entro cui ONLUS, ODV e APS costituite prima del 3 agosto 2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata (cioè con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria).
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Contribuenti alla cassa entro il 1° marzo per la mini IMU
Una scadenza anomala quella del 28 febbraio per il saldo IMU. Riguarda un numero esiguo di comuni che hanno deliberato la variazione delle aliquote IMU dopo il 28 ottobre 2020. In questi casi, è stabilito il termine del 28 febbraio (che slitta al 1° marzo per effetto della festività) per eseguire il conguaglio del versamento ove i due pagamenti effettuati a giugno e dicembre risultassero insufficienti.
La proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni per l’anno 2020, al 31 ottobre, introdotta dall’art. 1 DL 125/2020 conv. in L. 159/2020 ha legittimato i Comuni a non rispettare il termine del 28 ottobre 2020 per la pubblicazione delle aliquote IMU per l’anno 2020. Infatti veniva stabilito che le aliquote IMU potevano essere trasmesse al Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre dello scorso anno per essere pubblicate entro la fine del mese di gennaio. Di conseguenza l’art. 1 della medesima legge al c. 4 sexies ha stabilito che restava ferma la scadenza per il saldo IMU del 16 dicembre utilizzando le aliquote in vigore al momento.
L’eventuale differenza, se positiva, tra l’IMU calcolata con le aliquote precedenti e quella determinata con le nuove percentuali deve essere versata entro il 28 febbraio 2021. Qualora le nuove aliquote fossero diminuite e quindi emergesse un credito per il contribuente, il rimborso sarebbe dovuto secondo le regole ordinarie che consistono nella compensazione con l’imposta dovuta nel 2021 se il regolamento comunale lo prevede, o mediante rimborso.
Lo Studio è a disposizione per chiarimenti
Sospensione dei versamenti
Alla luce del D.L. n. 3/2021, è stata prevista l’ulteriore sospensione dei termini di versamenti dei carichi affidati all’Agente della riscossione, viene dunque ora previsto che la sospensione opera non più fino al 31 dicembre 2020, ma fino al 31 gennaio 2021. Pertanto, considerando che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, le somme dovranno essere pagate entro il 28 febbraio 2021 e non più entro il 31 gennaio 2021.
Riporto alcune delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Queste rate devono essere versate comunque entro il 28 febbraio 2021.
Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio.