Presentazione Modello EAS

Il modello EAS, è un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi.

Gli enti non commerciali di tipo associativo, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR – Testo Unico Imposte Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (disciplina Iva), hanno l’obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, entro 60 giorni dalla loro costituzione.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.

Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sono esclusi dall’obbligo di inviare il modello Eas entro il termine del 31 marzo prossimo.

Inoltre, ad essere esonerati da tale obbligo sono:

  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/1991;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd)