Regime contributivo agevolato per la gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale
La Legge di Stabilità 2015, art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 ss. del medesimo articolo.
Con la circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, l’INPS ha fornito i relativi chiarimenti.
I destinatari del regime contributivo agevolato sono coloro che si trovano ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente, da un lato, abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.
Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.
Per accedere al regime previdenziale agevolato, i soggetti già esercenti attività d’impresa alla data dell’1.1.2015, hanno l’onere di compilare – entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato – il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti, solo qualora la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno.