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Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione preventiva!

Il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, ha previsto, all’articolo 13, novità in tema di contrasto al lavoro irregolare, che hanno modificato l’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”.

Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è divenuta ora oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Per adempiere a tale comunicazione, si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (lavoro intermittente). In attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ispettorato del lavoro, la pec da utilizzare sarà intermittenti@pec.lavoro.gov.it e il numero di telefono per l’invio dell’SmS sarà il 339-9942256.  In caso di violazione dei nuovi obblighi, si applica una sanzione amministrativa che va da euro 500,00 a euro 2.500,00, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

 

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