Trasferte di lavoro, Car Sharing come taxi e mezzi pubblici.

Le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro, sia se la fattura emessa dalla società di Car Sharing è intestata direttamente al lavoratore, sia se è intestata al datore di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici. Lo chiarisce la Risoluzione n. 83/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate spiega che il Car Sharing va considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità.