Tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19 per cento

Con la risposta all’interpello n. 230 del 29 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che possa essere accettato come mezzo di pagamento, che soddisfi il requisito della tracciabilità, quello emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano senza ombra di dubbio i soggetti che prelevano il denaro ed i soggetti a cui il denaro viene accreditato. Pertanto il contribuente avrà diritto a detrarre le spese dall’imposta lorda, così come stabilito dalla Legge di Bilancio del 2020.

                                  

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Cartelle di pagamento sospese: domanda di rateazione entro il 30 settembre

Il decreto Rilancio ha spostato al 31 agosto 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate (tributarie e non) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020, in un’unica soluzione ovvero richiedendo una rateizzazione: in tal caso, per evitare che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione attivi procedure di recupero, è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.

 

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Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro.

Sono disponibili, in un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

 

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Fatture elettroniche II trimestre 2020: versamento imposta di bollo a breve

Entro il 20 luglio 2020 deve essere versata l’imposta di bollo pari a € 2 sulle fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 non soggette a IVA, relative al II trimestre del 2020. La fattura deve riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta (art. 6 DM 17 giugno 2014).

Se l’imposta relativa al primo trimestre solare era di importo inferiore a € 250, il relativo importo può essere sommato a quello del II trimestre e va versato entro il 20 luglio (ovviamente se non è stato versato entro il 20 aprile); se l’importo dovuto complessivamente per i primi due trimestri non raggiunge ancora la soglia di € 250, il relativo versamento può essere ulteriormente differito al 20 ottobre (anziché entro il 20 luglio) (art. 17 c. 1 bis DL 124/2019 conv. in L. 157/2019 come modif. art. 26 DL 23/2020 conv. in L. 40/2020).

Ringraziandovi per l’attenzione, lo Studio è a disposizione per chiarimenti o consulenze.