Approvazione riforma Terzo Settore
La riforma del terzo settore, attuata con la legge n. 106/2016 nota come “Legge delega per il riordino del terzo settore” dalla quale è stato poi estrapolato il Codice del Terzo Settore, attuato con decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117, è un insieme di provvedimenti normativi e di cambiamenti strutturali volti a promuovere e rafforzare il ruolo delle organizzazioni non profit e di volontariato in Italia. La Commissione Europea, dopo otto anni dall’approvazione della riforma, ha riconosciuto la specificità del comparto delle organizzazioni non lucrative ed in particolare degli enti del Terzo Settore, dando il via libera alle norme fiscali in favore dello stesso, così come dichiarato dal Ministro Marina Calderone.
Alla luce di questa importante novità, dal 1° gennaio 2026 gli enti del Terzo settore saranno soggetti a un nuovo impianto fiscale.
Una delle fondamentali conseguenze è che entro il 31 marzo 2026 le Onlus, dovranno scegliere se iscriversi al Runts o continuare ad operare al di fuori del Registro: in tale seconda eventualità dovranno devolvere il loro patrimonio. Altro aspetto importante e conseguente a tale riforma è che dal gennaio 2026 non sarà più applicabile il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 per gli enti non commerciali che hanno la Partita IVA e neanche l’articolo 148 del DPR 917/86 che prevede la decommercializzazione dei proventi istituzionali percepiti dalle associazioni.
Da quanto si rileva si chiarisce che “restano fuori dal placet della Commissione Europea, momentaneamente in attesa di approfondimenti, gli istituti a sostegno del finanziamento di Ets e imprese sociali nella forma, ossia i titoli di solidarietà (articolo 77 del Cts) e le detrazioni/deduzioni fiscali per chi investe nel capitale sociale e nel patrimonio delle imprese sociali (articolo 18 commi 3 e seguenti del D. Lgs 112/2017).