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Proroga al 2036 delle norme sull’IVA per il Terzo Settore

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

Approvazione riforma Terzo Settore

La riforma del terzo settore, attuata con la legge n. 106/2016 nota come “Legge delega per il riordino del terzo settore” dalla quale è stato poi estrapolato il Codice del Terzo Settore, attuato con decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117, è un insieme di provvedimenti normativi e di cambiamenti strutturali volti a promuovere e rafforzare il ruolo delle organizzazioni non profit e di volontariato in Italia. La Commissione Europea, dopo otto anni dall’approvazione della riforma, ha riconosciuto la specificità del comparto delle organizzazioni non lucrative ed in particolare degli enti del Terzo Settore, dando il via libera alle norme fiscali in favore dello stesso, così come dichiarato dal Ministro Marina Calderone.

Alla luce di questa importante novità, dal 1° gennaio 2026 gli enti del Terzo settore saranno soggetti a un nuovo impianto fiscale.

Una delle fondamentali conseguenze è che entro il 31 marzo 2026 le Onlus, dovranno scegliere se iscriversi al Runts o continuare ad operare al di fuori del Registro: in tale seconda eventualità dovranno devolvere il loro patrimonio. Altro aspetto importante e conseguente a tale riforma è che dal gennaio 2026 non sarà più applicabile il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 per gli enti non commerciali che hanno la Partita IVA e neanche l’articolo 148 del DPR 917/86 che prevede la decommercializzazione dei proventi istituzionali percepiti dalle associazioni.

Da quanto si rileva si chiarisce che “restano fuori dal placet della Commissione Europea, momentaneamente in attesa di approfondimenti, gli istituti a sostegno del finanziamento di Ets e imprese sociali nella forma, ossia i titoli di solidarietà (articolo 77 del Cts) e le detrazioni/deduzioni fiscali per chi investe nel capitale sociale e nel patrimonio delle imprese sociali (articolo 18 commi 3 e seguenti del D. Lgs 112/2017).

Cos’è il Social Bonus?

Il Social Bonus, previsto dall’art. 81 del Codice del Terzo Settore, è una misura fiscale finalizzata a sostenere l’attività di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da parte di Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Il Social bonus si concretizza in un credito d’imposta che la legge accorda al contribuente ed è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Finalmente il 4 settembre scorso è stato emanato il primo decreto del direttore del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha approvato i primi cinque progetti che prevedono l’utilizzo del social bonus.

Un Ets che riceve un immobile pubblico in concessione dovrà presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in tre finestre aperte durante l’anno, un progetto di ristrutturazione e valorizzazione del bene; tale progetto sarà valutato dal Ministero ed una volta approvato l’Ets potrà attivare la raccolta fondi tra le persone fisiche, enti non commerciali o imprese per reperire le risorse necessarie. I donatori possono vedere riconosciuto il credito di imposta a loro spettante in tre annualità, alle persone fisiche spetta una detrazione del 65% mentre le imprese del 50%. Da quel momento l’Ets dovrà periodicamente rendicontare ed aggiornare, sia sul portale del Mlps che sul proprio sito, le somme raccolte con le erogazioni e le spese che sono state coperte con le donazioni.

 

Definite le attività diverse degli ETS

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto riguardante l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore. Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.

In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore. La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

  • i ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore
  • i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore

L’ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.

 

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti.