Proroga al 2036 delle norme sull’IVA per il Terzo Settore

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

POS e scontrini telematici dal 2026

Per contrastare l’evasione fiscale, dal 1 Gennaio 2026, entrerà in vigore una nuova normativa, introdotta dal Ddl di Bilancio 2025, che prevede che tutti i pagamenti elettronici siano memorizzati e trasmessi insieme ai corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate.

Le aziende avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi ed aggiornare i propri sistemi di pagamento e registrazione telematica così da rispettare i nuovi requisiti; nel caso in cui questo non avvenga tali realtà saranno soggette a sanzioni.

Approvazione riforma Terzo Settore

La riforma del terzo settore, attuata con la legge n. 106/2016 nota come “Legge delega per il riordino del terzo settore” dalla quale è stato poi estrapolato il Codice del Terzo Settore, attuato con decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117, è un insieme di provvedimenti normativi e di cambiamenti strutturali volti a promuovere e rafforzare il ruolo delle organizzazioni non profit e di volontariato in Italia. La Commissione Europea, dopo otto anni dall’approvazione della riforma, ha riconosciuto la specificità del comparto delle organizzazioni non lucrative ed in particolare degli enti del Terzo Settore, dando il via libera alle norme fiscali in favore dello stesso, così come dichiarato dal Ministro Marina Calderone.

Alla luce di questa importante novità, dal 1° gennaio 2026 gli enti del Terzo settore saranno soggetti a un nuovo impianto fiscale.

Una delle fondamentali conseguenze è che entro il 31 marzo 2026 le Onlus, dovranno scegliere se iscriversi al Runts o continuare ad operare al di fuori del Registro: in tale seconda eventualità dovranno devolvere il loro patrimonio. Altro aspetto importante e conseguente a tale riforma è che dal gennaio 2026 non sarà più applicabile il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 per gli enti non commerciali che hanno la Partita IVA e neanche l’articolo 148 del DPR 917/86 che prevede la decommercializzazione dei proventi istituzionali percepiti dalle associazioni.

Da quanto si rileva si chiarisce che “restano fuori dal placet della Commissione Europea, momentaneamente in attesa di approfondimenti, gli istituti a sostegno del finanziamento di Ets e imprese sociali nella forma, ossia i titoli di solidarietà (articolo 77 del Cts) e le detrazioni/deduzioni fiscali per chi investe nel capitale sociale e nel patrimonio delle imprese sociali (articolo 18 commi 3 e seguenti del D. Lgs 112/2017).

Divieto fatturazione elettronica per i sanitari esteso al 2025

Con gli articoli 10-bis, D.L. 119/2018 e 9-bis, D.L. 135/2018, il Legislatore ha introdotto il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti.

Tale divieto è stato prorogato di anno in anno fino al dicembre 2024, anno in cui il Decreto Milleproroghe modificava l’art. 10- bis, comma 1, del D.L. n. 119/2018, stabilendo che, fino al 31 marzo 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia per mezzo del Sistema di Interscambio.

Il 19 febbraio 2025 la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul DDL di conversione del Decreto Milleproroghe. Tra le novità inserite nel corso della conversione dal Senato vi è il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2025.

Cos’è il Social Bonus?

Il Social Bonus, previsto dall’art. 81 del Codice del Terzo Settore, è una misura fiscale finalizzata a sostenere l’attività di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da parte di Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Il Social bonus si concretizza in un credito d’imposta che la legge accorda al contribuente ed è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Finalmente il 4 settembre scorso è stato emanato il primo decreto del direttore del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha approvato i primi cinque progetti che prevedono l’utilizzo del social bonus.

Un Ets che riceve un immobile pubblico in concessione dovrà presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in tre finestre aperte durante l’anno, un progetto di ristrutturazione e valorizzazione del bene; tale progetto sarà valutato dal Ministero ed una volta approvato l’Ets potrà attivare la raccolta fondi tra le persone fisiche, enti non commerciali o imprese per reperire le risorse necessarie. I donatori possono vedere riconosciuto il credito di imposta a loro spettante in tre annualità, alle persone fisiche spetta una detrazione del 65% mentre le imprese del 50%. Da quel momento l’Ets dovrà periodicamente rendicontare ed aggiornare, sia sul portale del Mlps che sul proprio sito, le somme raccolte con le erogazioni e le spese che sono state coperte con le donazioni.

 

Obbligo applicazione CCNL settore edile per bonus edilizi

L’articolo 4 del D.L. n. 13/2022 c.d. Antifrodi dispone che i benefici fiscali previsti in materia di edilizia dal D.L. n. 34/2020 c.d. D.L. Rilancio, relativamente ai lavori edili di cui all’allegato X del D.lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 €, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015. Si specifica che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale obbligo comincerà ad avere efficacia e produrre i suoi effetti a partire dalla data del 28 maggio 2022, quindi per i lavori avviati a partire da questa data.

Lo Studio è a disposizione per informazioni e chiarimenti.

 

Bonus edilizi: il visto di conformità diventa indispensabile

Dal 12 novembre, con l’entrata in vigore del decreto antifrode (DL 157/2021), cambiano gli obblighi a carico del contribuente per poter beneficiare dei bonus edilizi. Il contribuente, per tutti gli interventi agevolabili in caso di opzione, cessione del credito o per lo sconto, dovrà acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; tale visto può essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (fra cui i dottori commercialisti).

Altro adempimento necessario sarà acquisire dai tecnici abilitati l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. L’attestazione di congruità non dovrà far riferimento solo ai prezzari di cui al punto 13 DM 6 agosto 2020, ma, per alcune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto dal Ministero della transizione ecologica.

 

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti.

Credito d’imposta per cuochi professionisti

La legge di Bilancio 2021 è stata pubblicata in GU Serie Generale n.322 del 30.12.2020 – Suppl. Ordinario n. 46.  Tra le tante disposizioni si segnala un credito d’imposta rivolto ai cuochi professionisti che lavorano presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Il credito concesso è pari al 40 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, o per la partecipazione a corsi di
aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Le spese ammissibili per usufruire di tale credito sono quelle sostenute per l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito spetta fino ad un massimo di 6.000 euro ed è utilizzabile in compensazione.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                     Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e consulenze.

Le attività destinatarie del Contributo a Fondo Perduto previsto dal Decreto Ristori

 

Queste le attività e la corrispondente percentuale di Contributo a Fondo Perduto cui si ha diritto secondo il Decreto Ristori.

Attività Decreto Ristori

Per informazioni sulle modalità di richiesta ed ulteriori requisiti, lo Studio è a disposizione per consulenze o chiarimenti.