Obbligo applicazione CCNL settore edile per bonus edilizi

L’articolo 4 del D.L. n. 13/2022 c.d. Antifrodi dispone che i benefici fiscali previsti in materia di edilizia dal D.L. n. 34/2020 c.d. D.L. Rilancio, relativamente ai lavori edili di cui all’allegato X del D.lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 €, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015. Si specifica che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale obbligo comincerà ad avere efficacia e produrre i suoi effetti a partire dalla data del 28 maggio 2022, quindi per i lavori avviati a partire da questa data.

Lo Studio è a disposizione per informazioni e chiarimenti.

 

Bonus edilizi: il visto di conformità diventa indispensabile

Dal 12 novembre, con l’entrata in vigore del decreto antifrode (DL 157/2021), cambiano gli obblighi a carico del contribuente per poter beneficiare dei bonus edilizi. Il contribuente, per tutti gli interventi agevolabili in caso di opzione, cessione del credito o per lo sconto, dovrà acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; tale visto può essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (fra cui i dottori commercialisti).

Altro adempimento necessario sarà acquisire dai tecnici abilitati l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. L’attestazione di congruità non dovrà far riferimento solo ai prezzari di cui al punto 13 DM 6 agosto 2020, ma, per alcune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto dal Ministero della transizione ecologica.

 

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Credito d’imposta per cuochi professionisti

La legge di Bilancio 2021 è stata pubblicata in GU Serie Generale n.322 del 30.12.2020 – Suppl. Ordinario n. 46.  Tra le tante disposizioni si segnala un credito d’imposta rivolto ai cuochi professionisti che lavorano presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Il credito concesso è pari al 40 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, o per la partecipazione a corsi di
aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Le spese ammissibili per usufruire di tale credito sono quelle sostenute per l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito spetta fino ad un massimo di 6.000 euro ed è utilizzabile in compensazione.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                     Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e consulenze.

Le attività destinatarie del Contributo a Fondo Perduto previsto dal Decreto Ristori

 

Queste le attività e la corrispondente percentuale di Contributo a Fondo Perduto cui si ha diritto secondo il Decreto Ristori.

Attività Decreto Ristori

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