Esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica

Dal 17 dicembre 2023, per effetto della conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi), le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti da IVA se le finalità terapeutiche risultano da apposita attestazione medica. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’attestazione medica può essere rilasciata da qualunque medico, ivi compreso il chirurgo che effettua la prestazione.

La finalità terapeutica può essere attestata da qualunque medico, compreso quello che effettua la prestazione di medicina o chirurgia estetica, fermo restando che dall’attestazione deve, in ogni caso, emergere il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica (o di medicina estetica), quale rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato; inoltre, la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell’intervento di chirurgia estetica (o di medicina estetica).

Al fine di rendere inequivocabile l’intento di tutelare il legittimo affidamento, è stato stabilito che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 17 dicembre 2023 e non si fa luogo a rimborsi d’imposta.

Presentazione Modello EAS

Il modello EAS, è un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi.

Gli enti non commerciali di tipo associativo, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR – Testo Unico Imposte Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (disciplina Iva), hanno l’obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, entro 60 giorni dalla loro costituzione.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.

Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sono esclusi dall’obbligo di inviare il modello Eas entro il termine del 31 marzo prossimo.

Inoltre, ad essere esonerati da tale obbligo sono:

  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/1991;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd)

Adeguamenti statutari ETS

Il Decreto Sostegni, D. L. n. 41/2021 in vigore dal 23 marzo 2021,  interviene sull’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, prorogando dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine entro cui ONLUS, ODV e APS costituite prima del 3 agosto 2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata (cioè con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria).

 

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti

Sospensione dei versamenti

Alla luce del D.L. n. 3/2021, è stata prevista l’ulteriore sospensione dei termini di versamenti dei carichi affidati all’Agente della riscossione, viene dunque ora previsto che la sospensione opera non più fino al 31 dicembre 2020, ma fino al 31 gennaio 2021. Pertanto, considerando che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, le somme dovranno essere pagate entro il 28 febbraio 2021 e non più entro il 31 gennaio 2021.

Riporto alcune delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Queste rate devono essere versate comunque entro il 28 febbraio 2021.

Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31 gennaio 2021, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?

Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio.

Tax Credit Pos: la comunicazione dei dati luglio-ottobre al 20 novembre 2020

L’articolo 22 del DL n. 124 del 2019 ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professione spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o  prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti  all’obbligo  di comunicazione.

Dovremo ancora attendere il 20 novembre 2020 però per conoscere l’ammontare di tale credito d’imposta per le operazioni effettuate dal mese di luglio al mese di ottobre 2020.

Molti operatori finanziari hanno ravvisato difficoltà nell’affrontare la prima scadenza relativa a questo nuovo adempimento e pertanto l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 503 del 27 ottobre 2020 ha chiarito che entro il 20 novembre 2020, gli operatori oltre a trasmettere i dati del mese di ottobre, potranno inviare anche quelli dei mesi da luglio a settembre 2020.

              

Lo Studio è disponibile per consulenze o chiarimenti.   

 

Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro.

Sono disponibili, in un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

 

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