Sospensione dei versamenti
Alla luce del D.L. n. 3/2021, è stata prevista l’ulteriore sospensione dei termini di versamenti dei carichi affidati all’Agente della riscossione, viene dunque ora previsto che la sospensione opera non più fino al 31 dicembre 2020, ma fino al 31 gennaio 2021. Pertanto, considerando che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, le somme dovranno essere pagate entro il 28 febbraio 2021 e non più entro il 31 gennaio 2021.
Riporto alcune delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021. |
Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Queste rate devono essere versate comunque entro il 28 febbraio 2021. |
Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31 gennaio 2021, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?
Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio. |