Contribuenti alla cassa entro il 1° marzo per la mini IMU

Una scadenza anomala quella del 28 febbraio per il saldo IMU. Riguarda un numero esiguo di comuni che hanno deliberato la variazione delle aliquote IMU dopo il 28 ottobre 2020. In questi casi, è stabilito il termine del 28 febbraio (che slitta al 1° marzo per effetto della festività) per eseguire il conguaglio del versamento ove i due pagamenti effettuati a giugno e dicembre risultassero insufficienti.

La proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni per l’anno 2020, al 31 ottobre, introdotta dall’art. 1 DL 125/2020 conv. in L. 159/2020 ha legittimato i Comuni a non rispettare il termine del 28 ottobre 2020 per la pubblicazione delle aliquote IMU per l’anno 2020. Infatti veniva stabilito che le aliquote IMU potevano essere trasmesse al Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre dello scorso anno per essere pubblicate entro la fine del mese di gennaio. Di conseguenza l’art. 1 della medesima legge al c. 4 sexies ha stabilito che restava ferma la scadenza per il saldo IMU del 16 dicembre utilizzando le aliquote in vigore al momento.

L’eventuale differenza, se positiva, tra l’IMU calcolata con le aliquote precedenti e quella determinata con le nuove percentuali deve essere versata entro il 28 febbraio 2021. Qualora le nuove aliquote fossero diminuite e quindi emergesse un credito per il contribuente, il rimborso sarebbe dovuto secondo le regole ordinarie che consistono nella compensazione con l’imposta dovuta nel 2021 se il regolamento comunale lo prevede, o mediante rimborso.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti