Jobs Act, cessione di ferie a titolo gratuito: quando è possibile?

A partire dallo scorso mese di settembre, secondo quanto previsto dal Jobs Act, è possibile cedere a titolo gratuito le ferie e i riposi a colleghi che si trovino nella condizione di dover assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. Deve tuttavia trattarsi di lavoratori che svolgano mansioni di pari livello e categoria. La previsione riguarda le ferie e i riposi che eccedono i limiti i minimi imposti dalla legge a tutela della salute psicofisica del lavoratore.

Affitti: nuove regole per la registrazione

L’articolo 1, comma 59, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di Stabilità 2016), entrato in vigore il 1° gennaio 2016, ha sostituito l’articolo 13 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo).
Il nuovo articolo 13 della Legge 431/1998, prevede per il locatore l’obbligo di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni, a pena di nullità.
Il locatore deve, poi, dare “documentata comunicazione” della citata registrazione, nei successivi 60 giorni, sia al conduttore che all’amministratore del condominio, anche ai fini degli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale, prevista dall’articolo 1130, numero 6), Codice civile.

Immobili in comodato ai parenti: contratti da registrare entro il 1° marzo 2016

Per i contratti verbali di comodato già in essere alla data del 1° gennaio 2016, stante la non obbligatorietà della registrazione, per poter usufruire dell’agevolazione ai fini dell’IMU e della TASI sin dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, la registrazione deve essere effettuata entro il 1° marzo 2016. Il chiarimento arriva dal Dipartimento delle Finanze, con nota del 29 gennaio scorso

Il 2 per mille alle associazioni culturali già nella dichiarazione 2016

la Legge di stabilità 2016 introduce per tali soggetti la possibilità della destinazione del 2 per mille dell’Irpef. La possibilità della destinazione del 2 per mille alle associazioni culturali si applica già per l’anno d’imposta 2015 e pertanto sarà accessibile nei modelli di dichiarazione 2016.
Potranno usufruire del beneficio, però, esclusivamente le associazioni culturali che risulteranno iscritte in un apposito elenco che dovrà essere depositato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Entro il 31 gennaio prossimo dovrà quindi essere emanato un decreto attuativo che stabilirà sia i requisiti e i criteri per l’iscrizione, sia le cause e le modalità di revoca o di decadenza.

E-commerce: in GU le nuove regole

È stato pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18.04.2015, il D.Lgs. 42/2015, approvato nel CDM del 27.03.2015, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
In particolare, con il citato Decreto Legislativo si interviene sui criteri di determinazione, ai fini IVA, del luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta. Viene stabilito che l’IVA è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

Modello EAS: entro il 31 marzo la comunicazione delle modifiche

Entro il 31 marzo 2015, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2014, utilizzando il modello EAS. Il modello EAS si presenta all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente. In caso di dimenticanza, l’associazione può procedere al ravvedimento, entro il termine della prima dichiarazione utile.

Regime contributivo agevolato per la gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale

La Legge di Stabilità 2015, art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 ss. del medesimo articolo.
Con la circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, l’INPS ha fornito i relativi chiarimenti.
I destinatari del regime contributivo agevolato sono coloro che si trovano ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente, da un lato, abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.
Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.
Per accedere al regime previdenziale agevolato, i soggetti già esercenti attività d’impresa alla data dell’1.1.2015, hanno l’onere di compilare – entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato – il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti, solo qualora la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno.

NO alla fattura elettronica verso la PA per gli enti NO PROFIT

Dal 31 marzo 2015 scatterà l’obbligo della emissione, della trasmissione, della conservazione e della archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emessenei rapporti con tutte le
amministrazioni dello Stato.
Tuttavia, in caso di assenza della partita IVA da parte del fornitore, la Pubblica Amministrazione può accettare, in luogo della fattura elettronica, la ricevuta cartacea; è, difatti, impossibile veicolare un file senza partita iva attraverso il Sistema di Interscambio.
Lo ha chiarito il Ministero qualche giorno fa.
Essendo esclusi dalla soggettività passiva, inoltre, le Onlus e tutti gli enti no profit non dotati di posizione IVA, possono continuare ad emettere ricevute e note di debito in formato cartaceo, con indicazione del solo codice fiscale.

Legge di Stabilità 2015: cosa cambia per le erogazioni liberali alle ONLUS

La legge di Stabilita’ per il 2015 aumenta – da 2.065 euro ad una soglia non superiore a 30.000 euro annui – l’importo massimo sul quale spetta la detrazione, pari al 26% a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS. Lo stesso adeguamento a 30.000 euro e’ previsto per l’importo massimo deducibile a fini IRES. I nuovi importi si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Comunicazione auto in comodato

A partire dal prossimo 3 novembre 2014, ci saranno importanti novità per i veicoli, i motoveicoli ed i
rimorchi.
Infatti, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo (a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente), il soggetto interessato (avente causa) deve richiedere all’ufficio del Dipartimento per i trasporti l’aggiornamento della carta di circolazione.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo, scatterà una sanzione minima di € 705.