Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro.

Sono disponibili, in un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

 

Lo Studio è disponibile per chiarimenti o consulenze

Fatture elettroniche II trimestre 2020: versamento imposta di bollo a breve

Entro il 20 luglio 2020 deve essere versata l’imposta di bollo pari a € 2 sulle fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 non soggette a IVA, relative al II trimestre del 2020. La fattura deve riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta (art. 6 DM 17 giugno 2014).

Se l’imposta relativa al primo trimestre solare era di importo inferiore a € 250, il relativo importo può essere sommato a quello del II trimestre e va versato entro il 20 luglio (ovviamente se non è stato versato entro il 20 aprile); se l’importo dovuto complessivamente per i primi due trimestri non raggiunge ancora la soglia di € 250, il relativo versamento può essere ulteriormente differito al 20 ottobre (anziché entro il 20 luglio) (art. 17 c. 1 bis DL 124/2019 conv. in L. 157/2019 come modif. art. 26 DL 23/2020 conv. in L. 40/2020).

Ringraziandovi per l’attenzione, lo Studio è a disposizione per chiarimenti o consulenze.

Locazione canone concordato

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 31/E/2018 è intervenuta a fornire chiarimenti in merito all’attestazione che le parti devono acquisire nel caso in cui, nella stipula di un contratto di locazione a canone concordato, non si fanno assistere dalle associazioni categoria.

L’attestazione è obbligatoria ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali legate a questa tipologia di contratto. Inoltre è precisato che non è obbligatorio ma è consigliabile, allegare al contratto, in sede di registrazione anche l’attestazione. Infine, è chiarito che nel caso in cui l’attestazione è allegata al contratto, su di essa non sono dovute imposta di registro e di bollo.

Fatturazione elettronica: chiarimenti sulle cessioni di carburanti

A partire dal 1° luglio 2018 le cessioni di benzina e gasolio che sono utilizzati come carburanti per motori dovranno essere documentate con la fattura elettronica. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, con la quale ha fornito i primi chiarimenti in merito alle misure che sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2018 per quanto attiene all’applicazione della fatturazione elettronica alle cessioni di carburanti.

Obbligo fatturazione elettronica tra privati. Ecco cosa accadrà nel 2019

A partire dal prossimo anno i privati, nei rapporti tra di loro, saranno costretti ad utilizzare fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SID), vale a dire il sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate utilizzato sinora per acquisire le fatture elettroniche da tutti i fornitori e smistarle per via telematica ai destinatari delle Pubbliche Amministrazioni.
La nuova Legge di Bilancio sostituisce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2019, il previgente regime opzionale con l’obbligo di emissione di fatture elettroniche nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. L’obbligo si estende anche ai soggetti identificati ai fini IVA (non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione).
Le nuove disposizioni non si applicano ai soggetti che applicano il regime forfettario e quelli che continuano ad applicare il regime dei minimi (c.d. regime fiscale di vantaggio) che, pertanto, sono esonerati dal nuovo futuro obbligo.
Ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche al SID, le nuove norme consentono agli operatori economici di avvalersi di intermediari, senza che ciò muti o sposti le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. I consumatori finali riceveranno copia elettronica o analogica della fattura elettronica dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e da chi emette la fattura, salvo loro rinuncia.
Le nuove norme, inoltre, inseriscono tra le finalità dell’Agenzia delle Entrate, nella gestione del Sistema di Interscambio, anche l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.
Sul fronte delle sanzioni, in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse dal formato elettronico, la fattura verrà considerata non emessa e verrà applicata la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (sanzione compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo).

La legge di Bilancio 2018 manda in pensione la scheda carburante

La scheda carburante passa il testimone alla fattura elettronica: dal 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica, nuova frontiera della documentazione fiscale anti evasione fiscale. La finalità della previsione è chiara, rientrando nell’ambito delle misure di contrasto alle frodi IVA su idrocarburi e carburanti: da tempo, infatti, la scheda carburante è oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria. E il pensionamento della scheda carburante metterà fine all’ansia da esatta compilazione del documento.
Dopo circa 40 anni di onorato servizio (era stata introdotta dall’art. 2 della legge n. 31/1977 ed attuata dall’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997) la scheda carburante va in pensione. La legge di Bilancio 2018, infatti, ne abroga la disciplina e, a decorrere dal 1° luglio 2018, viene introdotto l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili.

Riforma del Terzo Settore: specificata la disciplina transitoria

Arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 34 del 2017, le indicazioni tecniche su come gestire il periodo transitorio di applicazione delle novità introdotte dalla riforma del Terzo settore. La circolare specifica quali regole entrano immediatamente in vigore per le associazioni di promozione sociale e quelle di volontariato
Con la circolare n. 34 del 29 dicembre 2017, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene in materia di Terzo settore al fine di risolvere alcune questioni applicative sollevate medio tempore da alcune amministrazioni regionali per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale, regionali e delle Province autonome.

Trasferte di lavoro, Car Sharing come taxi e mezzi pubblici.

Le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro, sia se la fattura emessa dalla società di Car Sharing è intestata direttamente al lavoratore, sia se è intestata al datore di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici. Lo chiarisce la Risoluzione n. 83/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate spiega che il Car Sharing va considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità.

Riduzione di IMU e TASI del 25% per i canoni concordati

Il comma 53 dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità per il 2016) con l’inserimento del comma 6bis all’art. 13 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, ha introdotto, con effetto dal 2016, una riduzione valevole ai fini IMU e TASI per gli immobili locati a canone concordato.

Nuovo regime forfettario: come aderire al regime previdenziale agevolato

Il regime previdenziale agevolato ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda da presentarsi entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende usufruirne. Con circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 l’INPS indica chi sono i soggetti interessati, come procedere al calcolo e all’accredito della contribuzione dovuta, le modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini.