Studio Arianna Morrone
Lo Studio è condotto dalla Dott.ssa Arianna Morrone che dal 1999 esercita la libera professione di Commercialista a Roma.

Sedi & Contatti
Via Pasquale II, 155 – 00168 Roma
Tel. 0697845370
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Le attività destinatarie del Contributo a Fondo Perduto previsto dal Decreto Ristori
Queste le attività e la corrispondente percentuale di Contributo a Fondo Perduto cui si ha diritto secondo il Decreto Ristori.
Attività Decreto Ristori
Per informazioni sulle modalità di richiesta ed ulteriori requisiti, lo Studio è a disposizione per consulenze o chiarimenti.
Tax Credit Pos: la comunicazione dei dati luglio-ottobre al 20 novembre 2020
L’articolo 22 del DL n. 124 del 2019 ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professione spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.
Dovremo ancora attendere il 20 novembre 2020 però per conoscere l’ammontare di tale credito d’imposta per le operazioni effettuate dal mese di luglio al mese di ottobre 2020.
Molti operatori finanziari hanno ravvisato difficoltà nell’affrontare la prima scadenza relativa a questo nuovo adempimento e pertanto l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 503 del 27 ottobre 2020 ha chiarito che entro il 20 novembre 2020, gli operatori oltre a trasmettere i dati del mese di ottobre, potranno inviare anche quelli dei mesi da luglio a settembre 2020.
Lo Studio è disponibile per consulenze o chiarimenti.
Tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19 per cento
Con la risposta all’interpello n. 230 del 29 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che possa essere accettato come mezzo di pagamento, che soddisfi il requisito della tracciabilità, quello emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano senza ombra di dubbio i soggetti che prelevano il denaro ed i soggetti a cui il denaro viene accreditato. Pertanto il contribuente avrà diritto a detrarre le spese dall’imposta lorda, così come stabilito dalla Legge di Bilancio del 2020.
Lo Studio è disponibile per chiarimenti o consulenze.
Cartelle di pagamento sospese: domanda di rateazione entro il 30 settembre
Il decreto Rilancio ha spostato al 31 agosto 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate (tributarie e non) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020, in un’unica soluzione ovvero richiedendo una rateizzazione: in tal caso, per evitare che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione attivi procedure di recupero, è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.
Lo Studio è disponibile per chiarimenti o consulenze.
Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro.
Sono disponibili, in un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Lo Studio è disponibile per chiarimenti o consulenze
Fatture elettroniche II trimestre 2020: versamento imposta di bollo a breve
Entro il 20 luglio 2020 deve essere versata l’imposta di bollo pari a € 2 sulle fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 non soggette a IVA, relative al II trimestre del 2020. La fattura deve riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta (art. 6 DM 17 giugno 2014).
Se l’imposta relativa al primo trimestre solare era di importo inferiore a € 250, il relativo importo può essere sommato a quello del II trimestre e va versato entro il 20 luglio (ovviamente se non è stato versato entro il 20 aprile); se l’importo dovuto complessivamente per i primi due trimestri non raggiunge ancora la soglia di € 250, il relativo versamento può essere ulteriormente differito al 20 ottobre (anziché entro il 20 luglio) (art. 17 c. 1 bis DL 124/2019 conv. in L. 157/2019 come modif. art. 26 DL 23/2020 conv. in L. 40/2020).
Ringraziandovi per l’attenzione, lo Studio è a disposizione per chiarimenti o consulenze.
Locazione canone concordato
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 31/E/2018 è intervenuta a fornire chiarimenti in merito all’attestazione che le parti devono acquisire nel caso in cui, nella stipula di un contratto di locazione a canone concordato, non si fanno assistere dalle associazioni categoria.
L’attestazione è obbligatoria ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali legate a questa tipologia di contratto. Inoltre è precisato che non è obbligatorio ma è consigliabile, allegare al contratto, in sede di registrazione anche l’attestazione. Infine, è chiarito che nel caso in cui l’attestazione è allegata al contratto, su di essa non sono dovute imposta di registro e di bollo.
Fatturazione elettronica: chiarimenti sulle cessioni di carburanti
A partire dal 1° luglio 2018 le cessioni di benzina e gasolio che sono utilizzati come carburanti per motori dovranno essere documentate con la fattura elettronica. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, con la quale ha fornito i primi chiarimenti in merito alle misure che sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2018 per quanto attiene all’applicazione della fatturazione elettronica alle cessioni di carburanti.
Obbligo fatturazione elettronica tra privati. Ecco cosa accadrà nel 2019
A partire dal prossimo anno i privati, nei rapporti tra di loro, saranno costretti ad utilizzare fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SID), vale a dire il sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate utilizzato sinora per acquisire le fatture elettroniche da tutti i fornitori e smistarle per via telematica ai destinatari delle Pubbliche Amministrazioni.
La nuova Legge di Bilancio sostituisce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2019, il previgente regime opzionale con l’obbligo di emissione di fatture elettroniche nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. L’obbligo si estende anche ai soggetti identificati ai fini IVA (non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione).
Le nuove disposizioni non si applicano ai soggetti che applicano il regime forfettario e quelli che continuano ad applicare il regime dei minimi (c.d. regime fiscale di vantaggio) che, pertanto, sono esonerati dal nuovo futuro obbligo.
Ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche al SID, le nuove norme consentono agli operatori economici di avvalersi di intermediari, senza che ciò muti o sposti le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. I consumatori finali riceveranno copia elettronica o analogica della fattura elettronica dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e da chi emette la fattura, salvo loro rinuncia.
Le nuove norme, inoltre, inseriscono tra le finalità dell’Agenzia delle Entrate, nella gestione del Sistema di Interscambio, anche l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.
Sul fronte delle sanzioni, in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse dal formato elettronico, la fattura verrà considerata non emessa e verrà applicata la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (sanzione compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo).
La legge di Bilancio 2018 manda in pensione la scheda carburante
La scheda carburante passa il testimone alla fattura elettronica: dal 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica, nuova frontiera della documentazione fiscale anti evasione fiscale. La finalità della previsione è chiara, rientrando nell’ambito delle misure di contrasto alle frodi IVA su idrocarburi e carburanti: da tempo, infatti, la scheda carburante è oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria. E il pensionamento della scheda carburante metterà fine all’ansia da esatta compilazione del documento.
Dopo circa 40 anni di onorato servizio (era stata introdotta dall’art. 2 della legge n. 31/1977 ed attuata dall’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997) la scheda carburante va in pensione. La legge di Bilancio 2018, infatti, ne abroga la disciplina e, a decorrere dal 1° luglio 2018, viene introdotto l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili.