Studio Arianna Morrone
Lo Studio è condotto dalla Dott.ssa Arianna Morrone che dal 1999 esercita la libera professione di Commercialista a Roma.
Sedi & Contatti
Via Pasquale II, 155 – 00168 Roma
Tel. 0697845370
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E-commerce: in GU le nuove regole
È stato pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18.04.2015, il D.Lgs. 42/2015, approvato nel CDM del 27.03.2015, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
In particolare, con il citato Decreto Legislativo si interviene sui criteri di determinazione, ai fini IVA, del luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta. Viene stabilito che l’IVA è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.
Modello EAS: entro il 31 marzo la comunicazione delle modifiche
Entro il 31 marzo 2015, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2014, utilizzando il modello EAS. Il modello EAS si presenta all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente. In caso di dimenticanza, l’associazione può procedere al ravvedimento, entro il termine della prima dichiarazione utile.
Regime contributivo agevolato per la gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale
La Legge di Stabilità 2015, art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 ss. del medesimo articolo.
Con la circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, l’INPS ha fornito i relativi chiarimenti.
I destinatari del regime contributivo agevolato sono coloro che si trovano ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente, da un lato, abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.
Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.
Per accedere al regime previdenziale agevolato, i soggetti già esercenti attività d’impresa alla data dell’1.1.2015, hanno l’onere di compilare – entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato – il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti, solo qualora la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno.
NO alla fattura elettronica verso la PA per gli enti NO PROFIT
Dal 31 marzo 2015 scatterà l’obbligo della emissione, della trasmissione, della conservazione e della archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emessenei rapporti con tutte le
amministrazioni dello Stato.
Tuttavia, in caso di assenza della partita IVA da parte del fornitore, la Pubblica Amministrazione può accettare, in luogo della fattura elettronica, la ricevuta cartacea; è, difatti, impossibile veicolare un file senza partita iva attraverso il Sistema di Interscambio.
Lo ha chiarito il Ministero qualche giorno fa.
Essendo esclusi dalla soggettività passiva, inoltre, le Onlus e tutti gli enti no profit non dotati di posizione IVA, possono continuare ad emettere ricevute e note di debito in formato cartaceo, con indicazione del solo codice fiscale.
Legge di Stabilità 2015: cosa cambia per le erogazioni liberali alle ONLUS
La legge di Stabilita’ per il 2015 aumenta – da 2.065 euro ad una soglia non superiore a 30.000 euro annui – l’importo massimo sul quale spetta la detrazione, pari al 26% a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS. Lo stesso adeguamento a 30.000 euro e’ previsto per l’importo massimo deducibile a fini IRES. I nuovi importi si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Comunicazione auto in comodato
A partire dal prossimo 3 novembre 2014, ci saranno importanti novità per i veicoli, i motoveicoli ed i
rimorchi.
Infatti, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo (a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente), il soggetto interessato (avente causa) deve richiedere all’ufficio del Dipartimento per i trasporti l’aggiornamento della carta di circolazione.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo, scatterà una sanzione minima di € 705.
Indeducibili le erogazioni liberali ridistribuite dalla Fondazione alla srl
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, nel documento di prassi pubblicato ieri (Risoluzione n.74/E del 29 luglio
2014), chiarimenti circa l’interpretazione dell’articolo 100, comma 2, lettera a) del TUIR.
L’art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR prevede la deducibilità delle “erogazioni liberali fatte a favore di
persone giuridicheche perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o
finalità di ricerca scientifica(…) per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d’impresa dichiarato”. Le finalità indicate nel richiamato comma 1 dell’art. 100 del TUIR sono quelle di “educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.
L’amministrazione finanziaria ha chiarito che non usufruiscono della deduzione gli importi corrisposti dalla banca e riversati da una Fondazione a una S.r.l., non avendo la S.r.l. le caratteristiche non lucrative indispensabili all’applicazione dell’agevolazione.
SSD e ASD dilettantistiche: chiarimenti sull’attività ispettiva
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 4036/2014, ha fornito utili indicazioni
operative per lo svolgimento dell’attività ispettiva nei confronti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ai fini di una corretta valutazione da un punto di vista contributivo delle prestazioni lavorative svolte al loro interno. In particolare, si è arrivati alla conclusione di concentrare maggiormente la propria attività ispettiva sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Di conseguenza, ci saranno, meno controlli nei rapporti di collaborazione con le società e associazioni sportive riconosciute dal Coni.
Dal 1° gennaio 2014 l’imposta di registro sarà di € 200
A decorrere dal 1° gennaio 2014, le aliquote dell’imposta di registro relative ai trasferimenti di prima casa passeranno dal 3 al 2%. Per gli immobili “di lusso”si passerà invece dal 7% al 9%, l’aumento si applica anche per seconde case, capannoni, etc. Al 9% arriveranno anche i terreni edificabili (oggi all’8%) e quelli agricoli (oggi al 15%); diminuiranno, invece, le imposte ipotecaria e catastale, passando dall’attuale misura (proporzionale, 2% e 1%, o fissa – 168 euro – a seconda dei casi), all’importo fisso di 50 euro per ciascuna. L’art. 26 dispone inoltre che l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di 168 euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014 sia elevato a 200 euro.
1° luglio 2012: DVR obbligatorio per tutti i datori di lavoro
Dal 1° Luglio 2012 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.